1. La pianificazione urbanistica e del territorio persegue gli obiettivi della tutela degli insediamenti storici, della promozione della qualità urbana e architettonica delle città, nonché dell'attivazione di processi di rigenerazione urbana.
2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della tutela dell'identità e della funzionalità di immobili e di tessuti edilizi, individuano negli strumenti di pianificazione, di intesa con i competenti organi dello Stato, gli immobili che presentano, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza della cultura e della civiltà relativi a:
a) tessuti insediativi storici e urbani e insediamenti storici non urbani;
b) tessuti urbani consolidati aventi un impianto urbanistico significativo;
c) insediamenti minori o isolati, unità edilizie e spazi aperti aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.
3. Resta ferma la competenza degli organi dello Stato di integrare l'elenco degli immobili individuati ai sensi del comma 2 con propri provvedimenti amministrativi.
4. Le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili degli immobili individuati ai sensi del comma 2 sono disciplinate dagli strumenti di governo del territorio dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze definite dalla legislazione regionale. Qualora i predetti immobili siano oggetto di disposizioni immediatamente precettive e operative, definite di intesa con i competenti organi dello Stato, i titoli abilitativi edilizi conformi a tali disposizioni tengono luogo