Art. 19.
(Tutela degli insediamenti storici, qualità e rigenerazione urbana).

      1. La pianificazione urbanistica e del territorio persegue gli obiettivi della tutela degli insediamenti storici, della promozione della qualità urbana e architettonica delle città, nonché dell'attivazione di processi di rigenerazione urbana.
      2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della tutela dell'identità e della funzionalità di immobili e di tessuti edilizi, individuano negli strumenti di pianificazione, di intesa con i competenti organi dello Stato, gli immobili che presentano, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza della cultura e della civiltà relativi a:

          a) tessuti insediativi storici e urbani e insediamenti storici non urbani;

          b) tessuti urbani consolidati aventi un impianto urbanistico significativo;

          c) insediamenti minori o isolati, unità edilizie e spazi aperti aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.

      3. Resta ferma la competenza degli organi dello Stato di integrare l'elenco degli immobili individuati ai sensi del comma 2 con propri provvedimenti amministrativi.
      4. Le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili degli immobili individuati ai sensi del comma 2 sono disciplinate dagli strumenti di governo del territorio dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze definite dalla legislazione regionale. Qualora i predetti immobili siano oggetto di disposizioni immediatamente precettive e operative, definite di intesa con i competenti organi dello Stato, i titoli abilitativi edilizi conformi a tali disposizioni tengono luogo

 

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delle autorizzazioni dei citati organi dello Stato.
      5. Gli strumenti di pianificazione, ai fini della promozione della qualità urbana, provvedono a garantire, nelle trasformazioni urbane ed edilizie, un'adeguata articolazione funzionale di destinazioni d'uso, un'efficiente mobilità e accessibilità agli insediamenti, un'adeguata dotazione di aree verdi e di spazi per la collettività e un corretto rapporto degli insediamenti con il contesto storico-insediativo, geomorfologico, ambientale e paesaggistico.
      6. Ai fini del recupero dell'identità e della funzionalità di immobili e di tessuti edilizi nonché della rimozione delle condizioni di degrado, gli strumenti di pianificazione promuovono la rigenerazione urbana, tramite interventi di conservazione, di risanamento e di riqualificazione, anche attraverso la sostituzione di tessuti edilizi. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, integrano le politiche di rigenerazione urbana con azioni di politica sociale e assistenziale, volte al recupero della coesione e della solidarietà sociali, in particolare nelle zone periferiche delle città.